Progetto degli impianti

Nella richiesta di documentazione integrativa per il rilascio del titolo abilitativo, gli uffici tecnici ci richiedono spesso il progetto degli impianti redatto da tecnico abilitato.

Per sgomberare il campo da possibili diverse interpretazioni analizziamo quanto prescritto dal D.M. 37 del 2008 e s.m.i. entrato in vigore il 27 marzo 2008.

Il decreto riguarda il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all’interno degli edifici.

Il provvedimento ministeriale trova applicazione per i seguenti impianti:

  • impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
  • impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
  • impianti idrici e sanitari;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
  • impianti di protezione antincendio

posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura.

Non sono invece disciplinati dal presente decreto gli impianti o parti di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa specifica o comunitaria.

Obbligo di progettazione (art. 5 e 6 , D.M. n. 37 del 2008 ).

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti a servizio degli edifici, esclusi quelli di sollevamento per i quali vige un’autonoma disciplina,  esclusa la manutenzione ordinaria, è necessaria la previa redazione di un progetto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste.

Per quali casi specifici deve essere redatto il progetto?

Impianti elettrici :

– per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

– impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

– impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;

– impianti relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

Impianti elettronici: 

– in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

Impianti di riscaldamento :

– dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

Impianti relativi alla distribuzione e all’utilizzazione di gas combustibili :

– con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

Impianti antincendio :

– se inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10;

Impianti minori : 

In questo caso il progetto d’installazione, trasformazione o ampliamento degli impianti a servizio degli edifici può essere redatto, oltre che dal professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 6, D.M. n. 37 del 2008 ).

Contenuto minimo del progetto

– gli schemi dell’impianto;

– i disegni planimetrici;

– una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso (essa deve avere particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare).

– l’indicazione della compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto in caso di rifacimento parziale.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto può riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma deve tenere conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto (artt. 5 e 7, D.M. 37 del 2008 ).

Nel caso di impianti minori il progetto d’impianto può limitarsi a:

– schema, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire.